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MEDIAZIONE civile OBBLIGATORIA: dal 21 marzo 2011
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53)
Lanartex, società leader italiana nel settore delle analisi consulenze e ricerche tessili, attiva sin dal 2000 nelle conciliazioni volontarie, spiega i tratti salienti del tanto atteso istituto.
Dal lunedì 21 marzo 2011 il tentativo di mediazione delle controversie vertenti su diritti disponibili nel campo dei contenziosi civili e commerciali diventa obbligatorio per una serie di materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal 21 marzo 2011, quindi, prima di iniziare un procedimento giudiziario, qualunque sia il valore della controversia, nei casi di dispute sulle succitate materie, sarà necessario produrre domanda di mediazione presso un ente di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia.
E' oramai noto in tutto il mondo che la mediazione delle controversie è un procedimento molto favorevole e vantaggioso di risoluzione delle controversie, sia quelle B2B (business to business) che quelle B2C (business to consumer). RISPARMIO DI TEMPI (solo 4 mesi per la soluzione della propria controversia, anche la più ostica); RISPARMIO DI COSTI (che oltretutto sono fissi e predeterminabili, in base a tariffari chiari ed accreditati dal Ministero della Giustizia); SOLUZIONI CONDIVISE DALLE PARTI (che si riappropriano della possibilità di trovare loro stessi una soluzione vantaggiosa e satisfattoria per la loro controversia); VANTAGGI FISCALI (previsto un credito di imposta fino a 500 euro se la mediazione riesce); EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO DEL VERBALE DI AVVENUTA CONCILIAZIONE (previa verifica di regolarità anche formale da parte del presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'ente di mediazione); COMPETENZA E PROFESSIONALITA' DEL MEDIATORE (che è un esperto nelle tecniche di problem solving ed, oltretutto è un esperto della materia oggetto del contendere); POSSIBILITA' DI FARSI ASSISTERE DA AVVOCATI O DA ALTRI PROFESSIONISTI (le parti sono libere di farsi assistere da quanti professionisti vogliano); SEMPLICITA', INFORMALITA', RISERVATEZZA ASSOLUTA completano il quadro dei vantaggi di un istituto, quello della mediazione, che ha già ottenuto in tutto il mondo ampi consensi per la effettività della soluzione dei problemi dei consociati.
Lanartex, dal 2000 leader per consulenza per cause legali, conciliazioni ed arbitrati, mette a disposizione l'esperienza di un team di professionisti con una preparazione al top dei livelli. Tutti i mediatori Lanartex hanno passato test e selezioni curriculari, oltreché sono riconosciuti professionisti leader nel loro territorio di riferimento.
Per ulteriori informazioni sul servizio o in materia di MEDIAZIONE non esitate a contattarci.
labo@lanartex.it - info@iozzelli.com
estratto dal
Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs 4 Marzo 2010 n. 28. Il testo e la relazione del Decreto legislativo
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Il 20 marzo sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale due settimane fa.Si conclude così l'iter legislativo del decreto sulla mediazione, dopo le modifiche allo schema di decreto del 28 ottobre apportate grazie ai successivi pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, e si concretizza, contro lo scetticismo di pochi, la delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, che riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.
In merito all'avvio di una procedura di mediazione, dunque, dal 20 marzo 2010 sono entrate in vigore le seguenti principali disposizioni:
Avvio di una domanda di mediazione. Una parte può in ogni momento depositare una domanda di mediazione presso un ogranismo accreditato per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, anche a causa pendente. Dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo della controparte, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116 del cpc.
Invito del giudice alle parti. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
Obbligo di informazione per l'avvocato. All'atto del conferimento dell'incarico, e non più durante il primo incontro, l'avvocato è tenuto ad informare per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.
Le disposizioni introdotte dal decreto al fine dichiarato di rafforzare la mediazione come strumento necessario per la diminuzione del carico di controversie gravanti sul sistema giustizia in Italia, "tradiscono" di fatto il crescente riconoscimento del valore aggiunto che l'istituto della mediazione sta ottenendo sia negli ambienti giuridici che tra gli operatori del mercato. E' indubbio infatti che la mediazione così come riformata dal decreto finisce per coinvolgere tutti i più importanti aspetti della vita quotidiana interessando le materie più diverse. A riguardo occorre sottolineare come dopo solo dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce infatti condizione di procedibilità nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Tra le novità più rilevanti sono senz'altro da segnalare l'introduzione di incentivi fiscali come l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti; dall' imposta di registro del verbale d'accordo per il valore di 50.000 euro e di un credito di imposta alle parti che corrispondono l'indennità prevista fino a concorrenza di 500 euro. Ma c'è di più. Le conseguenze in sede giudiziale per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, l'eventuale proposta del mediatore in caso di insuccesso e l'impatto di quest'ultima sulle spese processuali, nonché il valore attribuito dalla normativa al verbale d'accordo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione all'ipoteca giudiziale, sono tutte novità rivoluzionarie per l'istituto della mediazione.
Un ruolo di primordine è altresì assegnato agli organismi di mediazione e, di conseguenza ai mediatori. Si prescrive infatti che le procedure di mediazione possano essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia e che i mediatori, iscritti alla liste degli organismi accreditati al registro, abbiano frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia. A ben vedere appare inconfutabile lo sforzo del legislatore delegato nell'offrire tutti i mezzi necessari per rafforzare la giustizia alternativa e rendere accessibile a tutti uno strumento rapido, economico ed efficace come la mediazione. Tocca ora agli operatori iniziare a fare un <<buon uso>> di questo strumento il cui utilizzo risulta ormai indispensabile.
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